Cura Italia e sospensione mutui: moduli e procedure

A Febbraio, con l’annuncio di dover mettere in quarantena totale prima solo alcune zone dell’Italia poi l’intero stivale, il Governo aveva già confermato provvedimenti con misure di sostegno per chi subiva danni a livello lavorativo, creditizio ed economico. E’ arrivato il Decreto Cura Italia (18/2020) che ha inserito la possibilità di richiedere la sospensione dei mutui fino a diciotto mesi presentando un modulo di domanda alle banche o istituti finanziari erogatori.

Sospendere i mutui per 18 mesi per calamità naturali

Il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa è uno strumento che già esisteva da molto tempo, si attiva ogni qualvolta che l’Italia o un territorio vive un momento di crisi, ad esempio, causata da una calamità naturale come terremoti o danni da maltempo, tragedie molto gravi.

La sospensione del mutuo può essere richiesto presso la Banca erogatrice dove si è attivato, si porta una domanda apposita con modello ufficiale disponibile che si trova sul sito ufficiale del Dipartimento del Tesoro e Consap SPA, lì troverete tutta la legislazione, il PDF da compilare e tutte le legislazioni collegate.

Si parte dalla Legge numero 244 del 2007 che istituì questo Fondo di Solidarietà che fu poi rifinanziato nel 2010 con il Salva Italia.

Ogni sospensione dei mutui presenta delle novità o l’allargamento del bacino di utenti che la possono richiedere, ad esempio la possibilità di proroga dei 18 mesi ad una seconda volta senza l’aumento del tasso di interesse legato allo spread. Per lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti con Partita Iva verranno richiesti diverse informazioni, molte legate o alla dichiarazione dei redditi o all’Isee.

Sospensione Mutui per Coronavirus, le disposizioni previste

Tutte la banche sui siti istituzionali e nelle pagine social collegate hanno avvisato i rispettivi clienti della possibilità di richiedere la sospensione mutui per Coronavirus e, altre possibilità, legate ai servizi e prodotti finanziari offerti e attivati dai risparmiatori.

Per la sospensione dei mutui di 18 mesi, prima casa, si rimanda sempre alla pagina ufficiale dedicata del Dipartimento del Tesoro e Consap SPA.

I beneficiari che possono richiedere la sospensione del mutuo sono:

  • lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
  • lavoratori che per il Coronavirus usufruiscono della Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali
  • lavoratori autonomi, le partite IVA e i liberi professionisti che nel trimestre successivo al 21 febbraio registrano una riduzione del 33% del fatturato.

Altri beneficiari che vivono le seguenti condizioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato
  • cessazione del rapporto di lavoro atipici
  • morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo.

La richiesta per l’emergenza COVID 19 di sospensione pagamento mutuo non prevede questa volta l’ISEE e la domanda può essere inviata anche per chi ha già beneficiato di questa possibilità in precedenza.

La domanda si può ripresentare anche alla fine dei diciotto mesi, portando alla possibilità di una proroga fino a 36 mesi (18 per due volte). Con il Fondo Solidarietà per il Coronavirus, verranno sospesi i mutui a tasso fisso, variabile e misto, surroga – portabilità, cartolarizzati. Aggiungiamo, i prestiti di credito al consumo con durata di 24 mesi. Potete approfondire su www.prodottifinanziari.it. Non rientano nella sospensione le quote dovute per carte revolving e finanziamenti con cessione del quinto. Il fondo sospende il pagamento delle quote di capitale ma non degli interessi.